L’A.P.E., “attestato di prestazione energetica” è un documento nel quale viene attestata la qualità di una abitazione, dal punto di vista termico. Questo documento non è obbligatorio in tutti i casi ma si consiglia di farlo realizzare per aver modo di verificare il consumo energetico annuo dell’appartamento, evidenziando anche quelli che sono gli elementi critici e decidere la loro eventuale sostituzione.
L’A.P.E., “attestato di prestazione energetica” è un documento nel quale viene attestata la qualità di una abitazione, dal punto di vista termico. Questo documento non è obbligatorio in tutti i casi ma si consiglia di farlo realizzare per aver modo di verificare il consumo energetico annuo dell’appartamento, evidenziando anche quelli che sono gli elementi critici e decidere la loro eventuale sostituzione.
Il tecnico che redige il documento è in grado di indicare sia la classe energetica che i kw consumati, ma anche di segnalare quali sono i punti deboli sia dell’impianto termico che dell’involucro dell’appartamento, suggerendo nel contempo gli interventi tramite i quali abbassare sensibilmente il costo della bolletta energetica. Per la redazione dell’A.P.E. deve essere eseguito obbligatoriamente il sopralluogo da parte del tecnico.
In alcuni casi il documento è obbligatorio; tra questi rientrano le nuove costruzioni oppure le ristrutturazioni che interessano una porzione dell’involucro maggiore del 50% o l’impianto energetico. Il documento in questo caso viene rilasciato dal tecnico alla chiusura dei lavori oppure al momento del rilascio del documento di abitabilità. L’obbligatorietà del documento è prevista anche nel caso di compravendite di appartamenti o di parti di edifici e deve essere allegato al contratto firmato presso il notaio, con le spese che sono a carico del venditore se non diversamente concordato.
Lo stesso vale quando di effettua una locazione, sia di un appartamento che di un immobile con più appartamenti ed anche in questo caso si deve allegare al contratto ed il pagamento è a carico del proprietario. Un altro caso di obbligo di allegare l’A.P.E. è quello della donazione, o trasferimento a titolo gratuito. Infine ci sono vari casi di trasferimento “a titolo oneroso” tra i quali la permuta, la vendita di una azienda il cui patrimonio comprende anche uno o più immobili, l’assegnazione ai soci e la vendita di parti degli stessi.
Gli immobili per i quali vige l’obbligo della certificazione energetica A.P.E. sono quelle che sono definite nell’articolo 3 del DPR 412/93, tra le quali quelli residenziali, gli uffici, le residenze collettive, gli immobili destinati ad attività ricreative, commerciali e sportive, le case di cura e gli ospedali, le scuole e gli edifici industriali.
Questa definizione si applica in tutte le regioni italiane, se per esempio cercate la certificazione energetica Piemonte seguite questo link e contattate dei tecnici certificatori abilitati online al rilascio della certificazione.
All’obbligatorietà del documento A.P.E. esistono delle deroghe, che si applicano ad alcune tipologie di immobili, che sono stati elencati nel comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs 192/2005. Tra questi casi si segnalano i fabbricati isolati che hanno superficie totale utile totale non superiore a 50 mq, come ad esempio un bungalow all’interno di un campeggio, mentre non sono tali i miniappartamenti all’interno di un condominio, i fabbricati artigianali e industriali all’interno dei quali il processo produttivo eseguito preveda un riscaldamento o un raffrescamento.
Sono esentati anche quegli ambienti nei quali il riscaldamento si esegue con reflui energetici derivati dal processo di produzione che non sarebbero utilizzabili in altro modo, come acqua, fumi o vapore. Infine l’A.P.E. non è obbligatoria per quei locali nei quali non si prevede la presenza dell’uomo come i locali macchina, i sottotetti, i magazzini ed i locali di sgombero, oltre che per i ruderi, se dichiarati tali.